Come si intuisce dalla denominazione stessa, questa tipologia di contratto prevede una data di conclusione.
Viene disciplinato dal decreto legislativo 81/2015 (attuativo del Jobs Act), e la sua durata massima è di 12 mesi, che può essere però elevata a 24 se l’azienda soddisfa almeno una di queste condizioni:
Nel calcolo dei 24 mesi rientrano anche contratti di somministrazione che hanno ad oggetto mansioni di pari categorie e livello, svolte presso lo stesso datore di lavoro. Inoltre, terminati i mesi consentiti, fra datore di lavoro e lavoratore può essere stipulato un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi, a patto che la stipula avvenga presso l’Ispettorato del lavoro.
Questa tipologia viene denominata “contratto a tempo determinato con deroga assistita”. Alla scadenza dei dodici mesi, oppure al superamento della proroga a 24 mesi, salvo comprovati motivi, il contratto si trasforma automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Proroghe e rinnovi
Il contratto a tempo determinato può essere prorogato per un numero massimo di 4 volte solo quando il primo contratto non superi il termine dei 24 mesi. In caso di rinnovo, bisogna che trascorra un periodo di tempo tra il vecchio contratto ed il nuovo:
Nel caso in cui questi intervalli di tempo non vengano rispettati, il contratto da determinato si trasformerà in contratto a tempo indeterminato.
Prosecuzione del rapporto oltre la scadenza del termine
Se a scadenza di contratto, il lavoratore continua a fornire prestazioni:
il contratto a termine diverrà a tempo indeterminato.
In questi casi, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione retributiva per ogni giorno di prosecuzione del rapporto pari al 20% (fino al decimo giorno dopo la scadenza del contratto), al 40% se invece il rapporto continua oltre il decimo giorno.
Per approfondire, guarda il videotutorial. Fonte: Cliclavoro.